venerdì 29 maggio 2015

Da Ottaviano ad Augusto


Formazione giuridica del potere di Ottaviano

 
L’ 1 gennaio del 32 scadevano i poteri dittatoriali di Triumviro (magistratura straordinaria, quella dei triumviri rei publicae constituendae, frutto di un accordo raggiunto nel 43 con Lepido ed Antonio: a quest’ultimo venivano assegnate le province orientali, ad Ottaviano le occidentali e l’Italia, a Lepido l’Africa), ma Ottaviano se li fa prorogare facendosi tributare un “giuramento di fedeltà” dall’Italia e dalle province (coniuratio Italiae et provinciarum). Antonio, che, a fianco di Cleopatra, si è “ellenizzato” (accetta per sé l’attributo divino di Osiride, o Dioniso, per la consorte quello di Iside, o Afrodite; si comporta come un sovrano orientale), viene dichiarato hostis publicus .

Il 2 settembre del 31, a seguito della vittoria navale di Azio su Antonio e Cleopatra, Ottaviano non ha più rivali (Lepido, ridotto al rango di pontifex maximus, è già stato liquidato).

Nella seduta senatoria del 13 gennaio del 27, rinuncia ai poteri straordinari di triumviro, ma mantiene, o acquisisce, una serie di prerogative: resta console e tribuno; gli viene attribuito il titolo di Augustus (giuridicamente non comporta niente di definibile, ma conferisce un alone di sacralità; l’etimo è augère, ed anche se la potestas è pari a quella degli altri magistrati, l’auctoritas è superiore); si fa assegnare l’imperium proconsulare di Spagna, Gallia, Siria (sono le province non pacatae, nelle quali è stanziato l’esercito, e quindi comportano imperium militare; le altre, quelle pacatae, sono governate da proconsoli senatori); conserva (dal 30) l’Egitto come possesso personale (viene governato attraverso un praefectus di rango equestre); mentre i tributi delle province senatorie vanno all’erario (cassa dello Stato), quelli delle imperiali vanno al fisco (patrimonio privato di Augusto).

L’ 1 luglio del 23 rinuncia al consolato, ma resta tribuno a vita (con relativa potestas tribunicia : inviolabilità della persona, diritto di veto); è (già dal 28) princeps senatus (ha cioè il diritto di votare per primo), ha lo ius primae relationis (precedenza nel presentare proposte in senato) e lo ius agendi cum senatu (diritto di convocazione); il suo imperium proconsulare  viene riconosciuto maius et infinitum (quindi superiore a quello dei proconsoli delle province senatorie).

Nel 13, morto Lepido, diviene pontifex maximus, e quindi massima autorità religiosa.

Infine, con la costituzione delle cohortes praetoriae (nove, comandate da un prefetto di rango equestre, di stanza a Roma e dintorni, con funzioni di guardia del corpo), si crea un diretto appoggio militare.

 

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